Che molti profughi, pakistanti, egiziani e nord africani non in regola con i permessi di soggiorno siano dediti allo spaccio di droga è cosa più che ripetuta e risaputa. Ciò su cui non ci si sofferma e chi siano i pusher italiani a cui loro vendono la droga e, parimenti, chi siano gli utilizzatori finali. Talune droghe sono consumate da fasce sociali medio alte e da personaggi dell'alta società, piuttosto che da adescatori e tossici vari presenti in diverse compagnie. Le forze dell'ordine sanno perfettamente chi sono alcuni pusher dei vip friulani e conoscono nome e cognome delle persone che ne fanno uso per loro o per i loro amici. Spesso sono proprio persone sotto effetto di talune di queste droghe a consumare reati più efferrati o a perdere il controllo mentre sono alla guida. Eppure esiste una precisa volontà di non toccare chi si rifugia dietro a ripetute dosi personali, compiendo magari più tragitti alla volta. Probabilmente nessun funzionario delle forze dell'ordine avrebbe il coraggio di fermare e identificare un importante avvocato, un politico o un potente imprenditore, sapendo che la legge difficilmente permetterebbe di andare oltre un semplice atto amministrativo ma comunque sufficiente a sputtanare la persona.
Come può, l’autorità giudiziaria, accertare che la sostanza stupefacente rinvenuta in possesso di un soggetto sia destinata ad uso personale anziché allo spaccio?
Ebbene, per comprendere quando la detenzione di droga sia posseduta a fini di spaccio anziché a fini di consumo personale, occorre considerare il quantitativo e la modalità del possesso.
Ai sensi del decreto del Ministero della Salute pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 95 il 24 aprile 2006, son stabiliti come limiti massimi:
- 250 milligrammi di principio attivo per l'eroina, corrispondenti a circa 1,7 grammi di sostanza lorda e a 10 dosi
- 750 milligrammi di principio attivo per la cocaina, circa 1,6 grammi lordi e 5 dosi;
- 500 milligrammi di principio attivo per la cannabis, marijuana, hashish che corrispondono a 5 grammi lordi e a 15-20 “spinelli”;
- 750 milligrammi (5 compresse) di principio attivo per MDMA (l’ecstasy);
- 500 milligrammi (5 compresse) di principio attivo per l’anfetamina;
- 0,150 milligrammi di principio attivo, cioè 3 "francobolli" per Lsd.
In breve, colui che viene colto in possesso di tali sostanze stupefacenti entro i suddetti limiti quantitativi, si presume utilizzi la droga a fini di uso personale; la conseguenza è l’impossibilità di essere indagati per violazione dell’art. 73 D.P.R. 309/90, bensì si potrà integrare la violazione della fattispecie di cui all’art. 75 D.P.R. 309/90 che, come abbiamo detto precedentemente, è stato derubricato ad illecito amministrativo.
Ma il “quantitativo” non è l’unico parametro da cui può desumersi con certezza se il soggetto in possesso di droga sia intenzionato a spacciarla o a consumarla personalmente. “Il superamento del limite quantitativo fissato rappresenta solo uno dei parametri normativi rilevanti ai fini della sussistenza del reato, e l’esclusione della destinazione della droga ad un uso strettamente personale ben può essere ritenuta dal giudice anche in forza di ulteriori circostanze”. Orbene, possono essere plurime le ulteriori “circostanza dell’azione” da tenere in considerazione a tal fine, come la modalità di presentazione della sostanza, la divisione della stessa in dosi preconfezionate o il ritrovamento di denaro contante nelle tasche di colui che deteneva la droga. Oggigiorno, la maggior parte della Giurisprudenza ritiene che la condotta del tossicodipendente che detenga sostanza stupefacente in presenza di altre circostanze aggiuntive (come, appunto, la suddivisione della sostanza in dosi preconfezionate, il ritrovamento di denaro contante etc.), possa far ragionevolmente ritenere una detenzione finalizzata allo spaccio. Inoltre, seppur a fronte di una modica quantità rinvenuta e suddivisa in dosi, è necessaria la valutazione circa le modalità comportamentali del soggetto che le detiene, astrattamente idonee a giustificare una destinazione ad uso esclusivamente personale.
In conclusione, occorre sottolineare come non spetti all’imputato o alla sua difesa la dimostrazione dell’uso personale della droga detenuta ma, al fine di ritenere un soggetto responsabile del reato di spaccio, è l’accusa a dover dimostrare la detenzione della droga per uso diverso da quello personale.
