In esame la posizione giuridica del dott. Salvatore Guarneri, dominus della sanità con Renzo Tondo, Debora Serracchiani e Massimiliano Fedriga, alla luce delle disposizioni in materia di incompatibilità dettate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. L'analisi muove dal curriculum vitae dell'interessato e rileva come, nel periodo compreso almeno tra il 2009 e il 2015, il medesimo soggetto abbia ricoperto contemporaneamente l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "La Quiete" di Udine — incarico di natura dirigenziale apicale in un ente pubblico — e una pluralità di incarichi in soggetti privati operanti nel medesimo settore sanitario, sociosanitario e assistenziale, ivi incluse strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. Tale cumulo appare in contrasto con le norme imperative di cui agli artt. 9, 11 e 12 del d.lgs. 39/2013, nonché con i principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 della Costituzione.
IL PROFILO CURRICOLARE DEL DOTT. GUARNERI
a) Dal 2009 al 2021: Direttore Generale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "La Quiete" di Udine, ente pubblico operante nel settore dell'assistenza agli anziani;
b) Dal 2013 al 2019: Amministratore Delegato del Sanatorio Triestino S.p.A. di Trieste, struttura sanitaria privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;
c) Dal 2015: Direttore Generale del medesimo Sanatorio Triestino S.p.A., in aggiunta o in prosecuzione del precedente incarico di Amministratore Delegato;
d) Dal 2010 al 2011: Liquidatore di Promoservice S.r.l., società di servizi a partecipazione pubblica;
e) Dal 2012: Presidente di Eutonia Sanità e Salute S.r.l. di Trieste, struttura riabilitativa privata accreditata;
f) Dal 2014 al 2015: Presidente della Fondazione Villa Russiz Onlus, ente del Terzo Settore vigilato e partecipato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
È di tutta evidenza che i periodi sub b), c), d), e) ed f) si sovrappongono, anche per intervalli temporali significativi, all'incarico di Direttore Generale di un ente pubblico sub a). Il periodo di maggiore sovrapposizione — e di massima rilevanza giuridica — è quello compreso tra il 2013 e il 2015, in cui il dott. Guarneri risultava contemporaneamente Direttore Generale dell'ASP "La Quiete" (ente pubblico), Amministratore Delegato del Sanatorio Triestino (privato accreditato), Presidente di Eutonia (privato accreditato) e Presidente della Fondazione Villa Russiz Onlus (ente privato vigilato dalla Regione).
ANALISI SINGOLE FATTISPECIE DI INCOMPATIBILITA'
A) Direttore Generale ASP "La Quiete" e Amministratore Delegato/Direttore Generale del Sanatorio Triestino S.p.A.
La fattispecie in esame costituisce il nucleo centrale della problematica e si presta ad una qualificazione giuridica relativamente lineare. L'art. 9, comma 1, del d.lgs. 39/2013 sancisce l'incompatibilità tra gli incarichi dirigenziali, anche apicali, nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici e lo svolgimento di incarichi di amministratore in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla medesima o da altra pubblica amministrazione. Il Sanatorio Triestino S.p.A. è una struttura sanitaria privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, il che implica necessariamente — per il meccanismo giuridico dell'accreditamento ex art. 8-quater del d.lgs. 502/1992 — un rapporto diretto e continuativo di finanziamento con il sistema sanitario regionale, cioè con la pubblica amministrazione.
Pertanto, il dott. Guarneri, nella sua veste di Direttore Generale dell'ASP pubblica "La Quiete", si trovava nella posizione di dirigente apicale di un ente pubblico, mentre contestualmente ricopriva la carica di Amministratore Delegato — e poi di Direttore Generale — di una società privata accreditata con il SSN e dunque finanziata dalla pubblica amministrazione. Tale sovrapposizione configura, con ragionevole fondamento, la violazione dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 39/2013 nella sua formulazione più diretta. Il conflitto di interessi non è meramente astratto: il Direttore Generale di un ente pubblico assistenziale e il vertice operativo di una struttura privata accreditata competono — anche indirettamente — per le stesse risorse pubbliche allocate dal sistema sanitario regionale.
B) Direttore Generale ASP e Presidente di Eutonia Sanità e Salute S.r.l.
Analoga e, per certi aspetti, ancor più nitida è la questione concernente la presidenza di Eutonia Sanità e Salute S.r.l., qualificata nel curriculum come struttura riabilitativa privata accreditata. La concomitanza di tale incarico con la Direzione Generale dell'ASP pubblica ripropone identico schema incompatibilistico, aggravato dalla specifica sovrapposizione funzionale: entrambe le strutture operano nell'ambito della sanità e del sociosanitario. Il dott. Guarneri si trovava, in sostanza, a presiedere un soggetto privato accreditato che compete con — o si affianca a — l'ente pubblico di cui era nel contempo direttore generale. L'art. 9 del d.lgs. 39/2013, letto in combinato disposto con i principi di imparzialità della pubblica amministrazione, vieta esattamente questa sovrapposizione.
C) Direttore Generale ASP e Liquidatore di Promoservice S.r.l.
Il periodo di liquidazione di Promoservice S.r.l. (2010-2011) coincide parzialmente con i primissimi anni dell'incarico di Direttore Generale dell'ASP (dal 2009). Promoservice è qualificata nel curriculum come "società di servizi a partecipazione pubblica". In tal caso vengono in rilievo, alternativamente o cumulativamente, due distinte fattispecie normative: l'art. 9, comma 1, per quanto concerne la qualificazione di ente in controllo pubblico, e l'art. 11, che disciplina le incompatibilità negli enti di diritto privato in controllo pubblico. Appare ipotizzabile, pur in attesa di un'analisi più approfondita della struttura societaria di Promoservice, che la posizione di liquidatore in una società a partecipazione pubblica — il liquidatore essendo l'organo che gestisce e rappresenta la società nella fase di scioglimento — sia suscettibile di integrare la fattispecie incompatibilistica de qua.
D) Direttore Generale ASP e Presidente della Fondazione Villa Russiz Onlus
La questione relativa alla Fondazione Villa Russiz Onlus merita una trattazione distinta, per la specificità del soggetto giuridico coinvolto. Le fondazioni di origine pubblica o vigilate e partecipate da enti regionali si collocano in un'area normativa di confine tra il diritto pubblico e il diritto privato. La Fondazione Villa Russiz Onlus è qualificata nel curriculum come un ente di diritto privato vigilato e partecipato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Sulla base di tale qualificazione, la fattispecie rileva ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 39/2013, che vieta agli incaricati di funzioni apicali nelle pubbliche amministrazioni di assumere incarichi di presidente o di componente di organi di indirizzo in enti di diritto privato che ricevono, a qualsiasi titolo, contributi o finanziamenti da parte di pubbliche amministrazioni o di enti in controllo pubblico.
Il fatto che la Fondazione sia partecipata dalla Regione e da essa vigilata implica, con elevata probabilità, che la medesima abbia ricevuto contributi, finanziamenti o altri benefici di carattere pubblico. In tale ipotesi, la carica presidenziale assunta dal dott. Guarneri nella Fondazione Villa Russiz, contestualmente alla sua veste di Direttore Generale di un ente pubblico regionale, risulterebbe incompatibile ai sensi della norma sopra citata.



