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I TITOLI DI FABIO DI LENARDO: FUOCO AMICO DALLA CROCE ROSSA ITALIANA

2026-03-25 11:03

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I TITOLI DI FABIO DI LENARDO: FUOCO AMICO DALLA CROCE ROSSA ITALIANA

SECONDO INDISCREZIONI CI SAREBBERO DUBBI SUL PERCORSO PROFESSIONALE DEL DG DELL'ASP MORO CIRCA IL TRASCORSO A ROMA IN CRI

Da una prima ricostruzione documentale emergerebbero possibili elementi di incertezza in ordine al percorso professionale valorizzato per l'incarico conferito a Fabio Di Lenardo presso l'Asp “Daniele Moro” di Codroipo.

Negli atti organizzativi della CROCE ROSSA ITALIANA risultano effettivamente previste strutture interne denominate “Direzioni d'Area” e “Unità Operative”; in particolare, nella delibera sulla struttura organizzativa provvisoria del SEGRETARIO NAZIONALE compaiono sia l'Unità Operativa “Sostenibilità e Responsabilità Sociale”, collocata nell'Area Comunicazione e Fund Raising, sia l'Unità Operativa “Cri per le persone”, collocata nell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi. Lo stesso atto evidenzia inoltre la distinta collocazione del Segretario Generale rispetto alle Direzioni di Area e alle singole Unità Operative.

Il punto che meriterebbe approfondimento, però, sarebbe un altro: la titolarità di una funzione interna con denominazione organizzativa di rilievo non coinciderebbe automaticamente, di per sè, con il possesso di una qualifica dirigenziale in senso formale e contrattuale.

Secondo una ricostruzione che richiederebbe puntuale riscontro documentale, Fabio Di Lenardo avrebbe operato inizialmente in ambito CRI a Udine e potrebbe avere avuto un formale inquadramento dirigenziale solo per pochi anni. Le successive esperienze presso la struttura nazionale della CROCE ROSSA ITALIANA a ROMA, pur caratterizzata da incarichi di rilievo organizzativo, non dimostrerebbero automaticamente l'esistenza di un contratto dirigenziale. In altri termini una cosa sarebbe la rilevanza organizzativa della funzione svolta, altra cosa l'effettivo inquadramento come dirigente. 

In questa prospettiva, la questione non sarebbe se Di Lenardo abbia svolto funzioni importanti, ma se tali funzioni fossero giuridicamente qualificabili come dirigenziali ai fini del possesso dei requisiti richiesti dalla legge per il successivo conferimento dell'incarico. Il nodo, in sostanza, sarebbe questo: una cosa è DIRIGERE E COORDINARE una struttura organizzativa interna; altra cosa è essere ESSERE FORMALMENTE INQUADRATO COME DIRIGENTE con realtivo contratto. Se questa distinzione non fosse rappresentata con assoluta chiarezza, potrebbe essersi deteminata una possibile sovrapposizione tra RUOLO APICALE INTERNO e QUALIFICA DIRIGENZIALE VERA E PROPRIA.  

Rileverebbe, sotto questo profilo, anche quanto emergerebbe dallla disciplica contrattuale richiamata nelle informazioni raccolte, secondo cui nel sistema di classificazione del personale CRI sarebbero previste le CATEGORIE A, B, C, D, E, F e G, con F e G appartenenti all'Area Quadri. Da questa impostazione sembrerebbe potersi desumere che, almeno in quel contesto, l'apicalità organizzativa non coincidesse necessariamente con un rapporto dirigenziale in senso tecnico, con la conseguenza che anche ruoli di vertice o di forte responsabilità avrebbero potuto, molto probabilmente, restare collocati nell'Area Quadri e non nella Dirigenza.

Per questo, più che formulare conclusioni definitive, sarebbe opportuno verificare concretamente alcuni dati essenziali: da quando Fabio Di Lenardo abbia avuto un contratto dirigenziale; quale fosse il suo effettivo inquadramento contrattuale negli anni trascorsi in CRI; se gli incarichi ricoperti a Roma fossero assistiti da un varo contratto da dirigente oppure costituissero incarichi apicali interni privi di formale qualifica dirigenziale; e, infine, se il percorso professionale valorizzato ai fini della nomina fosse effettivamente idoneo a integrare i requisiti richiesti dalla legge. 

Allo stato, dunque, non emergerebbe una prova definitiva di irregolarità, ma un concreto dubbio documentale che potrebbe meritare un approfondimento: che il percorso professionale valorizzato per l'incarico possa avere enfatizzato funzioni di direzioni interna o di responsabilità organizzativa che, almeno in parte, potrebbero non coincidere con una pregressa qualifica dirigenziale formalmente riconosciuta. 

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